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Accertamenti per modificare il valore degli assegni di mantenimento Art. 710 c.p.c.

Al momento di una separazione tra coniugi spesso c’è l’esborso di un assegno di mantenimento, (che nella maggior parte dei casi è elargito dall’ex marito alla ex moglie). Con il tempo la situazione economica e patrimoniale dell’ex coniuge che riceve l’assegno di mantenimento può cambiare, e sempre più spesso si tratta di introiti da lavoro nero non regolarmente registrati. Esiste anche una situazione opposta, ovvero l’ex marito dichiara di non avere un reddito sufficente per far fronte a quanto stabilito in sede giudiziaria. La DET24 s.r.l. può aiutare a capire il vero reddito dell’ex coniuge con un’opportuna indagine atta ad identificare la reale capacità patrimoniale, anche quantificando le possibilità liquide. Ricordiamo che con la sentenza del 12 dicembre 2003, n° 19042, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, qualora uno dei due coniugi abbia un lavoro in nero, l’altro coniuge può chiedere una riduzione dell’assegno di mantenimento. La Corte ha stabilito, infatti, che il lavoro del coniuge, pure se in nero, costituisce un elemento della capacità lavorativa e quindi della capacità di guadagno. In una successiva sentenza, la VI sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che non incorre nel reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il coniuge che non corrisponde gli alimenti alla ex moglie che ha trovato un lavoro stabile (Cass. Pen. Sez. VI n° 14965 del 06.05.2004) 

Leggi un esempio di indagine:

Roberto, 50 enne, separato da Chiara 33 enne da oltre 4 anni. In sede giudiziaria la coniuge aveva chiesto un congruo assegno di mantenimento in base anche al reddito di Roberto che le era stato concesso. Ora Roberto è sicuro che Chiara lavori a tempo pieno e che abbia un suo reddito che le consenta di vivere dignitosamente. L’osservazione dinamica da parte nostra di Chiara e le riprese effettuate hanno dimostrato che Chiara lavora regolarmente in una ditta come rappresentante esibendo il proprio campionario. Grazie a questa indagine il nostro Cliente ha potuto chiedere al Giudice la variazione dell’assegno di mantenimento nei confronti di Chiara che è stato ricalcolato in base alla retribuzione lavorativa della donna.

Secondo esempio:

Carlo, 47 anni, separato da Monica 43 anni, la coppia ha 2 figli minori che sono stati affidati alla madre. In sede di separazione consensuale il Giudice aveva stabilito che Carlo avrebbe dovuto versare alla ex moglie due assegni di mantenimento; il primo per i due figli minori e il secondo per l’ex coniuge. Sei mesi dopo la separazione Carlo viene a sapere che Monica ha un nuovo compagno e pare convivano. Carlo decide, su suggerimento del suo Legale, di rivolgersi a questo istituto per fare chiarezza sul tipo di rapporto esistente e sulle sue caratteristiche, ovvero se si tratta di un rapporto sporadico o di una convivenza a tutti gli effetti. Il servizio investigativo promosso si è sviluppato con interventi che sono stati effettuati sia nei giorni feriali che nei giorni festivi. E’ stato chiaramente dimostrato che il nuovo compagno di Monica risiedeva stabilmente in quella casa (anche non avendone la residenza che non centra nulla ). La routine quotidiana era quella di una normalissima famiglia con orari di uscita la mattina, di lavoro durante il giorno e di rientro la sera. La nuova coppia divideva di fatto la casa, entrambi si occupavano delle spese famigliari, (spese ordinarie come cibarie, bollette e quant’altro), assieme accudivano i figli di Monica e condividevano i week end. L’Avvocato di Carlo, con il materiale dell’indagine prodotta, ha potuto chedere al Giudice l’annullamento o la rivalutazione dell’assegno per Monica, il ricorso fu accettato e in base alle nuove caratteristiche venutesi a creare, “il concetto è che si è venuto a creare di fatto un nuovo nucleo famigliare e che il reddito di Monica andava quindi sommato al reddito del suo nuovo compagno”, l’assegno a Monica le veniva non rivalutato ma tolto completamente.    

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