Figli Maggiorenni fannulloni? Stop al mantenimento!
Mercoledì, 10 Set 2008 NotizieUna sentenza della Corte di Cassazione, (sentenza n. 21773/2008 prima sez. civile), stabilisce che il figlio che inizia a lavorare, anche solo dopo un mese dall’assunzione, e anche con in corso il “patto di prova per 6 mesi”, i genitori non hanno più l’obbligo del mantenimento. La sentenza infatti stabilisce che è sufficiente la mera potenzialità del conseguimento dell’autonomia economica e che quindi il mantenimento può ritenersi cessato.
L’obbligo dei genitori di mantenere i figli, ex art. 147 e 148 Codice Civile, sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da specifica domanda; tale obbligo non cessa automaticamente con la maggiore età od oltre un dato limite della stessa (per esempio l’età molto avanzata del figlio maggiorenne), ma si protrae sino a quando il figlio abbia raggiunto una propria dipendenza economica. Il genitore che contesta la sussistenza del proprio obbligo di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne è tenuto a fornire in primis la prova che il figlio maggiorenne sia divenuto economicamente autonomo, (Cass. Civ. Sez. I 16.02.2001 n. 2289); ovvero, nel caso che comunque tale figlio maggiorenne non svolga attività lavorativa retribuita, tale genitore è tenuto a fornire la prova che ciò dipenda da condotta colpevole del figlio che persista in un atteggiamento di inerzia nella ricerca di un lavoro compatibile con le sue attitudini, rifiuti immotivatamente offerte di lavoro, o abbandoni senza valide giustificazioni il posto di lavoro (cfr. da ultimo: Cass. Civ. Sez. I 18.01.2005 n. 951, e, nello stesso senso ex plirimis: Cass. n. 475/1990, Cass. n. 13126/1992, Cass. n. 8383/1996, Cass. n. 4765/2002). E’ chiaro anche l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, una volta che il figlio si sia reso autonomo, non è ammissibile un… ripensamento. In effetti la Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. II 07.07.2004 n. 12477) ha stabilito che per i figli maggiorenni, divenuti autonomi, non sono più ipotizzabili nè un loro rientro in famiglia, nella posizione di incapace autonomia, nè un loro ripristino in loro favore di quella situazione di particolare tutela così come descritta. Il genitore interessato dovrà provare che il figlio sia diventato autosufficiente oppure che, pur messo nelle condizioni di procurarsi un reddito, non abbia voluto approfittarne per qualunque motivo. Tuttavia, pur se non è possibile prefissare quando termina l’obbligo di mantenimento, è indiscutibile che esso non può protrarsi oltre ogni ragionevole limite, ma dovrà alfine cessare per eventualmente riproporsi quale obbligo alimentare fondato su presupposti diversi. Al prudente apprezzamento del Giudice di merito è riservato il compito di individuare, caso per caso, quando tale limite debba considerarsi superato e quando il figlio versi in colpa per non essere stato in grado di rendersi autosufficiente.
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