Diritti e doveri tra conviventi
Martedì, 19 Ago 2008 Notizie
LA DEFINIZIONE Con l’espressione “famiglia di fatto” ci si riferisce al nucleo formato da coppie non coniugate che convivono stabilmente, con o senza prole. Essa comprende anche i nuclei famigliari composti dal singolo genitore e dal figlio. LA TUTELA GIURIDICA NON esiste una normativa che regoli espressamente il fenomeno perchè la famiglia di fatto non è stata equiparata, salvo alcuni aspetti alla presenza di figli. Ci si separa da coniugi e ci si separa da conviventi, una separazione tra coniugi porta con se problemi pratici e psicologici, la cessazione di una convivenza, proprio perchè NON E’ REGOLAMENTATA GIURIDICAMENTE, scatena inutili battaglie e problemi vari. Infatti il coniuge più debole può comunque contare su tutta una serie di diritti, mantenimento - assegnazione della casa coniugale - pensione di reversibilità - trattamento di fine rapporto etc.. che nessun coniuge, andandosene da casa, può sottrargli. Al contrario, il convivente non legalmente sposato, pur avendo condiviso una intera vita con il proprio compagno, può travarsi senza più nulla. Senza affetto, senza soldi, senza casa e senza tutela alcuna, soprattutto se dall’unione non sono nati figli. LA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA Non è prevista alcuna procedura di separazione. Il convivente economicamente più debole NON HA ALCUN DIRITTO all’assegno di mantenimento od agli alimenti. EREDITA’ Al convivente superstite NON VIENE RICONOSCIUTO ALCUN DIRITTO successorio. L’unico modo per assicurargli tale diritto è tramite un lascito testamentario. In questo caso, tuttavia, come un qualsiasi estraneo, può partecipare solo per la quota disponibile. PENSIONE DI REVERSIBILITA’ Il convivente NON HA DIRITTO alla pensione di reversibilita’. RISARCIMENTO IN CASO DI MORTE Il convivente NON HA DIRITTO al titolo ereditario e quindi al risarcimento TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL CONVIVENTE (TFR) Il convivente NON HA DIRITTO ad alcuna quota sulla liquidazione del convivente quando la sua attività lavorativa cessa. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI Non è previsto tra i conviventi il reato di violazione degli obblighi familiari. ASSISTENZA DEI CONSULTORI FAMILIARI La legge sugli aventi diritto ai consultori familiari indica i singoli, le famiglie e le coppie, quindi non c’è differenza. ORDINAMENTO ANAGRAFICO La definizione comprende ogni comunità fondata su vincoli affettivi e caratterizzata dal rapporto di convivenza e dalla messa in comunione di tutto o in parte del reddito. (IL REDDITO TRA I CONVIVENTI E’ ACCUMULABILE). L’ABITAZIONE Quando una convivenza cessa di essere tale il diritto di continuare a vivere nella casa spetta a chi ne ha l’esclusiva proprietà. In caso di mancato rilascio spontaneo dell’immobile da parte del convivente non titolare, il titolare potrà agire in giudizio per la restituzione dell’immobile. Alcune sentenze hanno stabilito però che i compagni uniti dal vincolo di convivenza, “sia pure esso sia un vincolo di fatto e non giuridico”, oltre alla semplice ospitalità, costituiscono la nascita di una situazione di possesso tutelabile dell’immobile dove hanno abitato. Se questa teoria fosse accolta, determinerebbe una situazione anomala, il non proprietario se cacciato con violenza dal convivente proprietario potrebbe ricorrere al magistrato chiedendo la reintegrazione dell’abitazione di cui è stato spogliato. L’ex convivente proprietario sarà poi costretto ad agire in giudizio per dimostrare il suo titolo di proprietà. L’ABITAZIONE QUANDO CI SONO I FIGLI In caso due conviventi con figli minori, o maggiorenni, ma non economicamente autonomi, cessassero la loro convivenza, il Tribunale può affidare l’abitazione al convivente affidatario dei figli. (si applica la stessa regola dei coniugi separati). L’abitazione può essere quindi affidata al genitore che non è titolare dell’immobile solo perchè gli sono stati affidati i figli. Nel caso l’abitazione sia in locazione, la Corte Costituzionale ha riconosciuto al convivente affidatario dei figli il diritto di succedere nel contratto di locazione, questa regola vale anche in caso di morte del conduttore, il compagno superstite HA IL DIRITTO di successione del contratto. I FIGLI NATURALI STESSI DIRITTI DEI FIGLI LEGITTIMI I figli naturali ed i figli legittimi godono della stessa tutela giuridica. I FIGLI DI GENITORI NON CONIUGATI 1) Entrambi i genitori esercitano la potestà sui minori. 2) In caso di cessazzione della convivenza è il tribunale per i minorenni del luogo di residenza a decidere sul suo affidamento, (in caso di non conflittualità tra i genitori sull’affidamento del figlio, questo rimane affidato al genitore con cui convive). 3) E’ il Tribunale ad essere competente all’assegnazione della casa familiare e per la fissazzione dell’assegno di mantenimento al carico del genitore non affidatario.
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